Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO)

Cosa fa

I GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione) sono costituiti per la progettazione finalizzata all’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D. lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D. lgs 66/2017).
ll singolo GLO è composto dal Consiglio di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Partecipano i genitori dell’alunno/a con disabilità (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale), le figure professionali specifiche interne (Psicologo scolastico, Collaboratore scolastico) ed esterne all’Istituzione scolastica: le UMV (Unità multidisciplinari di valutazione dell’alunno), e, ove presenti, gli Educatori professionali, l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione e altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e il rappresentante del Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT). Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. Per l’anno in corso, il Dirigente scolastico delega la funzione di Presidente del GLO al docente di sostegno della classe.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

  • definizione del PEI;
  • verifica del processo d’inclusione;
  • proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell’AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque l’organismo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Con l’approvazione del D. lgs. 66/2017 e D. lgs. 96/2019, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328). La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D. lgs. 66/2017 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entrogiugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del DS emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Per l’elaborazione del PEI il GLO si riunisce entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. Per la verifica del processo d’inclusione, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. Per la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario non coincidente con l’orario di lezione. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. Il GLO è convocato dal Docente coordinatore o da altro docente della classe in qualità di delegato del Dirigente scolastico, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal docente con funzioni di segretario verbalizzante. Il GLO procede all’elaborazione, approvazione e sottoscrizione del PEI, alla verifica del processo di inclusione e alla formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno attenendosi alle indicazioni del D.M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” come modificato dal D.I. 153 del 2023.

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