Circolari - n. 478

Infortunio o malore degli studenti

Si ricorda al Personale scolastico che gli artt. 1218, 2047 e 2048 del Codice Civile stabiliscono che l’affidamento dell’alunno/a minorenne alla scuola comporta l’assunzione su di essa di un obbligo di sorveglianza diretto a evitare che il minore procuri danni a sé o a terzi. La Corte di Cassazione ha affermato più volte che la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati o, almeno, finché non subentrano i genitori o persone da essi incaricati.

Nel caso di infortunio o malore improvviso dello studente/ssa in orario scolastico, qualora venga richiesto l’intervento degli operatori del 112 e i genitori non si trovino nella possibilità di raggiungere immediatamente la scuola, spetta al personale scolastico (docente o collaboratore scolastico), accompagnare l’allievo al Pronto soccorso fino a quando non sopraggiungano i genitori, dal momento che gli operatori sanitari non prendono in carico minorenni senza accompagnamento.

Documenti

Circolari, notizie, eventi correlati

Accessibility